Ecco le nuove disposizioni per l’iscrizione al registro delle opposizioni

Di   8 Febbraio 2018

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 11 gennaio 2018, n.5 che contiene le nuove disposizioni in materia di iscrizione al registro delle opposizioni.

La legge contiene le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. Per tutti coloro il cui numero di telefono è presente sugli elenchi telefonici, vige in Italia il regime privacy dell’opt-out: ciò significa che non sono le aziende a dover chiedere il loro previo consenso per contattarli per offerte commerciali, ma deve essere l’utente abbonato ad iscriversi nel Registro Pub¬blico delle Opposizioni qualora non desiri essere contattato.

In questo ambito, l’Autorità è già intervenuta più volte per ostacolare pratiche scorrette, telemarketing selvaggio e invasivo oltre il livello di accettabile tollerabilità. La Legge 5/2018 estende la possibilità di iscrizione nel Registro anche ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati (non presenti negli elenchi telefonici pubblici) e impone nuovi importanti nuovi obblighi in capo agli operatori di call center.
Legge 11 gennaio 2018, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018)
Il Registro Pubblico delle Opposizioni

Dal 2010, a tutti i cittadini abbonati che decidono di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato è garantito il servizio pubblico di iscrizione nel Registro delle Opposizioni. Tale servizio è stato istituito con il DPR 178/2010 al fine di porre in mano al cittadino uno strumento per limitare gli effetti di un marketing telefonico sempre più invasivo e spesso non gradito.

La gestione del Registro è stata delegata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni  attraverso un contratto di servizio, pergarantire trasparenza e terzietà dell’ente nella gestione di tale strumento nel pubblico interesse.

L’Abbonato, sia esso cittadino singolo o persona giuridica, ente o associazione il cui numero telefonico sia presente negli elenchi pubblici attualmente, in Italia, se non iscrive il proprio numero nel Registro rimane soggetto al regime dell’opt-out: lo stesso potrà essere contatto dagli Operatori di telemarketing senza che gli sia richiesto un preventivo consenso poiché la mancata iscrizione equivale al “silenzio assenso” alla ricezione di chiamate a scopo commerciale e/o di ricerche di mercato.